Non si deve mai sottovalutare l’importanza di prestare attenzione ai dettagli, come il codice e la serie indicata sui buoni postali, e conferma che la trasparenza nella loro gestione è essenziale.
I risparmiatori devono essere ben informati sui termini di scadenza e sulle modalità di rimborso per evitare brutte sorprese. La questione evidenzia l’importanza di consultare documenti ufficiali e di far attenzione a eventuali segnali che potrebbero compromettere i diritti sul rimborso, in quanto il risarcimento per danni non è sempre automatico.
Un risparmiatore umbro ha recentemente vissuto una brutta sorpresa: pensava di poter incassare dopo vent’anni i suoi tre buoni postali fruttiferi, ma la Corte d’appello di Perugia ha dichiarato prescritto il suo diritto al rimborso, segnando una svolta importante in merito alla gestione di questo tipo di investimenti.
Nel 2001, il risparmiatore aveva sottoscritto tre buoni postali fruttiferi da 1.000 euro ciascuno, convinto che fossero della serie A2, quella a scadenza ventennale che permette il rimborso in qualsiasi momento con tassi crescenti.
Quando nel 2021 ha chiesto a Poste Italiane la liquidazione, scoprendo che l’importo ammontava a ben 8.431,83 euro, l’azienda si è opposta, sostenendo che i buoni appartenevano alla serie AA2, quella “a termine”. Per questa tipologia, il rimborso può avvenire solo dopo sette anni e il diritto si prescrive in dieci, il che significa che la richiesta di rimborso, avvenuta nel 2021, era troppo tardiva.
Il problema del codice “A2” e il concetto di “prescrizione”
La sentenza della Corte d’appello di Perugia ha confermato la decisione del Tribunale, considerando che la scritta “A2” sul retro dei buoni non ha valore legale, in quanto non è stata identificata né la paternità né la data di quell’annotazione. I giudici hanno anche sottolineato che il foglio informativo che l’appellante affermava di avere non poteva essere considerato valido, essendo privo di data e firma ufficiale.

Buoni postali, il caso del risparmiatore umbro – Ok!Mugello.it
Di fatto, la serie AA2 era l’unica esistente nel 2001, e la possibilità di rimborso scattava solo a partire dal settembre 2008, con scadenza definitiva nel settembre 2018. Per questo motivo, la richiesta di rimborso arrivata nel 2021 è stata giudicata tardiva e, di conseguenza, il risparmiatore ha perso il diritto al rimborso.
Nonostante il risparmiatore avesse cercato di giustificare la sua richiesta, accusando Poste Italiane di non averlo adeguatamente informato sulla scadenza dei buoni, la Corte ha rigettato ogni sua argomentazione. I giudici hanno affermato che la mancanza di specifiche indicazioni sul retro dei buoni non giustificava la presunta violazione della fiducia del sottoscrittore.
I decreti ministeriali che regolano questi buoni sono pubblici e consultabili, quindi il risparmiatore avrebbe dovuto informarsi autonomamente. Inoltre, la Corte ha chiarito che, poiché il risparmiatore non ha mai richiesto un risarcimento danni in sede legale, non poteva aspettarsi alcun tipo di compensazione per la presunta negligenza di Poste Italiane.
Buoni postali, occhio al codice - Ok!Mugello.it










