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Nuovo decreto Coronavirus. A Borgo chiude anche la biblioteca

Secondo le previsioni del nuovo decreto la biblioteca di Borgo interrompe anche il servizio di prestito, come confermato a OK!Mugello da Omoboni e Becchi

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La biblioteca di Borgo La biblioteca di Borgo © N.c.
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Questa mattina il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha emanato un decreto valido per tutto il territorio nazionale:

1) Sono sospese tutte le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, indipendentemente dal rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Ovvero sospensione totale.

2) Sono sospese le attività di pub, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

3) È sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura: biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali. Anche a Borgo San Lorenzo la Biblioteca comunale è quindi chiusa del tutto (non solo le sala studio come nei giorni scorsi) come viene confermato a OK!Mugello sia dal sindaco Omoboni sia dall'assessore Becchi.

4)Per bar e ristoranti, l’attività deve essere svolta facendo rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

5) Per gli altri esercizi commerciali, sia all'aperto che al chiuso, è fortemente raccomandato che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.

6) Restano sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute a effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

7) Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

8) Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

9) È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.

7) L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

8) È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

9) Le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie anche presso gli esercizi commerciali.

10)L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

11) Sono sospese le cerimonie civili e religiose, compreso quelle funebri;

SANZIONI: il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Decreto è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro

Fino al 15 marzo 2020

1) Conferma che sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

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