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Scatta la nuova esenzione IMU e in questo caso è ben più corposa: chi ne ha diritto

Con la scadenza dell'acconto IMU fissata al 16 giugno 2026, entra nel vivo l'esenzione totale prevista per gli enti del Terzo settore: un'agevolazione completa, non una riduzione, ma con condizioni precise che escludono molti soggetti apparentemente eleggibili.

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L’esenzione IMU per gli enti del Terzo settore non è una novità assoluta, ma la Circolare 1/E del 19 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate ha ridefinito con precisione il perimetro dei beneficiari, chiarendo chi rientra e chi resta fuori. Il riferimento normativo di base è l’articolo 82, comma 6, del Decreto Legislativo n. 117/2017 — il Codice del Terzo settore.

Il punto centrale: l’esenzione vale solo per gli enti non commerciali. Sono esclusi gli enti del Terzo settore che svolgono attività commerciali e quelli organizzati in forma societaria, anche se formalmente iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L’iscrizione al RUNTS è condizione necessaria ma non sufficiente.

Esenzione IMU: come averla e cosa vedere sui documenti

La circolare dell’Agenzia delle Entrate include esplicitamente tra i beneficiari le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS) e gli enti filantropici. Per stabilire se un ente è commerciale o meno, si applica il criterio dell’articolo 79 del Codice del Terzo settore: l’ente diventa commerciale quando i proventi derivanti da attività commerciali risultano prevalenti rispetto a quelli non commerciali. Non è quindi una valutazione qualitativa, ma quantitativa.

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Esenzione IMU: come averla e cosa vedere sui documenti-okmugello.it

L’immobile deve essere posseduto e utilizzato direttamente dall’ente, destinato esclusivamente allo svolgimento di attività specifiche. Le categorie ammesse coprono un campo ampio: assistenziale, previdenziale, sanitaria, ricerca scientifica, didattica, ricettiva, culturale, ricreativa, sportiva, religiosa. Ma anche qui c’è un vincolo essenziale: l’attività deve essere svolta gratuitamente o dietro corrispettivo meramente simbolico, cioè nettamente inferiore al valore reale della prestazione.

Un caso particolare riguarda gli immobili concessi in comodato gratuito. In questo scenario l’esenzione non scatta automaticamente. Spetta solo se tra comodante e comodatario esiste un collegamento funzionale o strutturale: le attività del comodatario devono essere strumentali a quelle del concedente, oppure deve esistere una compenetrazione organizzativa tra i due enti. Un requisito che esclude molte situazioni in cui l’immobile viene semplicemente prestato a un’altra associazione senza legami operativi stretti.

L’elemento contro-intuitivo di questa agevolazione è che molte organizzazioni che si percepiscono come non commerciali — e che lo sono nella sostanza — potrebbero non soddisfare il requisito della prevalenza, specialmente se hanno anche attività accessorie a pagamento. Un’associazione culturale che organizza corsi a prezzi di mercato, per esempio, potrebbe vedersi contestare la natura non commerciale anche se la parte principale dell’attività è gratuita.

Un aspetto che spesso sfugge: l’omessa presentazione della dichiarazione IMU fa decadere il diritto all’esenzione, anche se tutti gli altri requisiti sono rispettati. La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o l’utilizzo agevolato dell’immobile. Non è una formalità: è condizione di validità dell’agevolazione stessa. L’IMU sugli immobili strumentali di un ente non commerciale può rappresentare una voce di costo rilevante, spesso proporzionale al valore catastale di sedi storiche o grandi strutture. Per alcune realtà del volontariato che operano in immobili di proprietà, l’esenzione totale equivale a recuperare risorse che altrimenti andrebbero alla fiscalità locale.

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