Borgo San Lorenzo

Chioschi-Gate. Effetto domino: il Tar blocca un’altra ordinanza

Oasi del gusto - Chioschi Borgo San Lorenzo

La sezione III del Tar della Toscana ha bocciato un’altra ordinanza del Comune di Borgo San Lorenzo – la n. 13 del 18 aprile 2016 – per la demolizione del chiosco dell’Oasi del Gusto. Benedetta Fantoni, la titolare, assistita dall’avvocato Francesco Grignolio, aveva presentato ricorso contro l’atto notificato – due giorni dopo – per «il ripristino dei luoghi». Ma, sulla scia dell’analogo pronunciamento a favore del chiosco di Panicaglia, della pizzeria Glamour (qui), il Tribunale amministrativo ha dato ragione al privato e torto al pubblico. E anche stavolta la sanzione, per il Comune, ammonterà a 3500 euro. Nel dettaglio. Benedetta Fantoni subentrò a un precedente esercente nella concessione per il commercio su area pubblica con «posteggio fuori mercato di mt. 30». Chiese e ottenne, nel 2013, l’autorizzazione allo spostamento in un’altra area del posteggio e, in più, un suo ampliamento di 6 metri. Chiese e ottenne, ancora, e nello stesso anno, il via libera per occupare ulteriori spazi pubblici e realizzare un «dehors» continuativo fino al 2018. Nel novembre del 2015, però, il Comune, a seguito dell’indagine della Procura di Firenze, le notificò un avviso per rivelare eventuali «abusi edilizi». Come riporta la sentenza, allora, la Fantoni, per regolarizzarsi, su suggerimento dei funzionari comunali, avanzò «due istanze di permesso di costruire relative alla realizzazione della struttura insistente sul posteggio originariamente concesso e del dehors». Istanze tuttavia rigettate proprio dal Comune in quanto riferite «ad opere già esistenti con conseguente ordine di demolizione dei manufatti che ne erano oggetto». Cioè: in quanto riferite ad opere da eliminare in conseguenza dell’ordinanza. Il caos. E di lì lo scontro. La titolare, quindi, ha impugnato i provvedimenti. E in particolare perché «l’ordine di demolizione violerebbe il principio del legittimo affidamento in quanto, anche nella remota ipotesi in cui le strutture realizzate, secondo un giudizio di stretta legalità, fossero da considerarsi abusive, il comportamento tenuto dal Comune avrebbe ingenerato la convinzione che ai fini della regolarità amministrativa delle stesse fossero sufficienti le concessioni di suolo pubblico dallo stesso rilasciate». In questo senso, il Tar non ha avuto dubbi. «Dalla documentazione versata agli atti – hanno chiarito i giudici – appare evidente che, fino all’inizio della indagine intrapresa dalla Procura della Repubblica, il Comune fosse orientato a ritenere sufficiente ai fini della legittimazione delle strutture (…) l’autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico e che, pertanto, il suo mancato intervento sanzionatorio non fosse dovuto ad una mera inerzia protrattasi nel tempo ma ad una vera e propria prassi interpretativa ancorché non conforme a legge». Il repentino cambiamento dell’amministrazione, perciò, con la scelta di sgombrare i «manufatti» nell’aprile del 2016, seppure a norma di legge, è stato ritenuto lesivo per il proprietario. Stessa questione del chiosco di Panicaglia, quindi: il Comune ha tardato nel prendere una decisione, e anzi pensava di non doverla prendere, e prima di optare per la demolizione, e far rispettare la legge, bisognerebbe trovare una soluzione che non sia dannosa per la controparte. In breve, la prassi ha legittimato i chioschi. E demolire adesso, insomma, è troppo facile. Citando la sentenza: «Il fine di contemperare l’interesse pubblico al ripristino del regolare assetto territoriale con l’affidamento suscitato dal comportamento della p.a. ben può essere perseguito con strumenti che consentano al privato di organizzare diversamente la propria attività con un graduale recupero degli investimenti effettuati». E ora? I giudici fanno riferimento a possibili soluzioni risarcitorie. Soluzioni, del resto, auspicate nel ricorso della Fantoni per «tutti i danni, subiti e subendi, a causa dei provvedimenti impugnati e, in ogni caso, a causa dell’illegittimo ed ingiusto comportamento tenuto dall’Amministrazione». A questo punto, il Comune – che si trova nel mezzo di un’impasse già degenerata, di fatto, in un effetto domino – potrebbe rivolgersi al Consiglio di Stato, così da impugnare a sua volta la decisione del Tar. Anche se la situazione resta da valutare. La bussola che ha guidato il Tar, infatti, e cioè la compensazione tra gli interessi del pubblico e del privato, potrebbe non indicare altre direzioni. Non a caso la sentenza, in conclusione, fa riferimento alla stipulazione di accordi ex art. 11 della legge sul procedimento che prevedono «un impegno dell’interessato a rimuovere spontaneamente le opere abusive entro un certo termine previa concessione di altri spazi e/o di un congruo lasso temporale che possa consentirgli (all’interessato, ndr) di recuperare gli investimenti effettuati in buona fede». Con il vantaggio, per il Comune, di evitare fin da subito azioni risarcitorie dirette. E quindi di pagare per fare quello che, da tempo, avrebbe dovuto essere fatto.

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