Lo dicono in molti in Mugello, dal sito internet del Comune di Scarperia e San Piero alla lista civica Scarpelli sindaco (di Firenzuola). Nella nota che da varie parti è stata diffusa si ricorda che il Tar del Lazio ha fissato per il 21 gennaio un’udienza per decidere sull’annullamento o meno del decreto ministeriale che fissa termini per il pagamento e criterio ‘dell’altitudine’ della sede comunale. E quindi si consiglia di aspettare. Ecco quanto riportato dal comune di Scarperia e San Piero:
“Il decreto ministeriale del 28 novembre 2014 ha stabilito che l’esenzione dal pagamento IMU sui terreni agricoli è limitata ai terreni situati in comuni con un altitudine al centro (altitudine della sede comunale) superiore a 600 metri s.l.m. Con il successivo decreto legge n. 185/2014 è stato previsto che il termine di versamento dell’IMU 2014 su detti terreni è prorogato al 26 gennaio 2015 e che l’aliquota da applicare, per i comuni che non hanno deliberato una specifica aliquota per i terreni, è quella del 7,6 per mille. Il Comune di Scarperia è San Piero ha un’altitudine della sede municipale di 292 metri s.l.m. e, pertanto, sono assoggettati al pagamento dell’IMU i terreni agricoli (anche incolti) con applicazione dell’aliquota del 7,6 per mille , tranne quelli posseduti o condotti da imprenditori agricoli. Il TAR del Lazio, però, con decreto 6651/2014 ha sospeso l’efficacia del decreto ministeriale del 28 novembre 2014 fissando l’udienza per la decisione circa l’annullamento del decreto stesso al 21 gennaio 2015. Inoltre, varie testate giornalistiche riportano la notizia che sono in corso di revisione da parte del legislatore le norme riguardanti l’IMU su detti terreni. Alla luce di quanto sopra riportato la Giunta Comunale di Scarperia e San Piero con deliberazione n. 2 /2015 ha disposto che gli uffici comunali provvedano a consigliare ai contribuenti di attendere per effettuare il pagamento dell’IMU sui terreni agricoli, che potrebbe risultare non dovuto per ulteriori interventi legislativi e ad informare che qualora l’IMU sui terreni agricoli risulti effettivamente dovuta, gli eventuali pagamenti effettuati successivamente al termine previsto, non saranno sanzionati ai sensi dell’art. 10 della Legge 212/2000 Statuto del Contribuente.”
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