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Referendum costituzionale 2026: si vota il 22 e 23 marzo

Urne aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì fino alle 15. Pubblicato il decreto di indizione in Gazzetta Ufficiale

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È stato ufficialmente indetto il referendum popolare confermativo sulla legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2026, a seguito dell’approvazione parlamentare della riforma e della sua precedente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025.

La consultazione referendaria si svolgerà su due giornate. I seggi saranno aperti domenica 22 marzo 2026 dalle ore 7 alle 23 e lunedì 23 marzo 2026 dalle ore 7 alle 15. Le operazioni di scrutinio inizieranno immediatamente dopo la chiusura della votazione nella giornata di lunedì.

Agli elettori sarà sottoposto il seguente quesito: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?». Trattandosi di un referendum costituzionale confermativo, non è previsto il raggiungimento di un quorum di partecipazione affinché il risultato sia valido.

Per quanto riguarda gli italiani residenti all’estero, il voto avverrà per corrispondenza, come previsto dalla normativa vigente. Resta comunque la possibilità di votare in Italia, a condizione che l’elettore eserciti un’apposita e tempestiva opzione entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione del referendum. Il termine ultimo per presentare tale opzione era fissato per il 24 gennaio 2026. La richiesta deve essere inviata all’Ufficio consolare competente per la circoscrizione di residenza, preferibilmente utilizzando il modello disponibile sul sito della Prefettura.

Dalla data di convocazione dei comizi e per tutta la durata della campagna referendaria trovano applicazione le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica. In particolare, l’articolo 9 della stessa legge stabilisce che, fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, salvo quelle effettuate in forma impersonale e strettamente indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni istituzionali.

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