Barberino di Mugello Speciale elezioni

Separazione delle carriere: un compimento democratico

Perché il referendum del 22 marzo è un appuntamento con la storia e la coerenza del sistema giudiziario. L'opinione di Alberto Lopez consigliere comunale a Barberino di Mugello

Separazione carriere

Pensare che il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo non abbia effetti sul prosieguo dell’azione di governo sarebbe ingenuo. Nonostante la presidente del Consiglio Meloni ne abbia preso le distanze, la legittimità nel portare avanti il programma di mandato ne risulterebbe comunque influenzata. Non è, infatti, un caso che la maggioranza proponga la modifica della legge elettorale nella prospettiva di presentare una ben più pesante riforma istituzionale: il passaggio della nostra repubblica da parlamentare a presidenziale.

La vittoria del “no” ridimensionerebbe le ambizioni dell’attuale esecutivo e potrebbe far emergere tensioni nella maggioranza finora sopite dai risultati soddisfacenti conseguiti in finanza, in economia e in politica estera. Al di là delle implicazioni politiche, la posta in gioco con il referendum è alta di per sé. Il cambiamento degli articoli della Costituzione riguarda, infatti, l’organizzazione interna di chi è chiamato ad amministrare la giustizia.

Nel dibattito pubblico sta passando come un referendum sulla magistratura. L’elettore comune non si deve scoraggiare: è chiamato in causa proprio da quella Costituzione che si vuole modificare ed è doveroso esprimere un’opinione, dato che si tratta di un referendum confermativo senza quorum.

Per sedare qualsiasi timore di una deriva autoritaria nella modifica di questi articoli, giova rifarsi alla storia. Nel 1941, il ministro fascista Dino Grandi vantava il completamento dell’unificazione delle carriere tra Pubblici ministeri e Giudici, coerentemente con un procedimento di tipo inquisitorio. L’articolo 104 della Costituzione con la riforma recita invece: «La magistratura […] è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente», sancendo così la separazione di quanto il fascismo aveva unito.

Giova ricordare che la separazione tra magistratura requirente e giudicante è il naturale compimento della riforma del codice di procedura penale del 1989 (codice Vassalli), che introduce il processo di tipo accusatorio basato sulla parità delle parti davanti a un giudice terzo e imparziale.

È legittimo interrogarsi se l’indipendenza sia meglio garantita se i magistrati condividono la stessa carriera o se ciascuno percorre la propria in un ambito indipendente dall’altro. Nelle più consolidate democrazie occidentali la separazione delle carriere è già in vigore da tempo. Nessuna delle nuove norme garantirà processi più brevi, ma maggiori rassicurazioni all’imputato su un procedimento più equo sì.

Infine, ai paladini dell’intangibilità della Costituzione consiglierei la lettura di Piero Calamandrei e della stessa Costituzione, comprese le disposizioni transitorie che già prevedevano l’emanazione di una nuova legge sull’ordinamento giudiziario.

Alberto Lopez

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