Si avvicina il periodo delle feste e delle sagre organizzate dalle associazioni del territorio. Il Vicesindaco di Scarperia e San Piero (Francesco Bacci), coadiuvato dalla Polizia municipale, ha inviato una lettera alle associazioni per ricordare le principali disposizioni in materia di pubblicità. “L’Ufficio Polizia – spiega una nota – che inizierà a breve una serie di controlli, resta comunque disponibile nelle sedi di Scarperia e di San Piero a Sieve per ogni chiarimento in merito”. Ma ecco quanto inviato alle associazioni:
Unitamente alla presente si trasmette un breve estratto del Regolamento comunale sulla pubblicità, il quale, all’art. 14, prevede una procedura semplificata per le Associazioni di volontariato aventi sede in Scarperia e San Piero che intendono pubblicizzare le proprie iniziative del tipo sagre, feste paesane e simili. In tali casi, e alle specifiche condizioni fissate dal Regolamento, non è necessario ottenere un’autorizzazione preventiva, ma è sufficiente attenersi alle disposizioni dell’art. 14 del Regolamento in esame. Oltre a questo occorre tenere conto anche delle disposizioni previste dal Codice della Strada, il quale stabilisce una specifica disciplina per la pubblicità sulle strade o in vista di esse, per motivi di sicurezza della circolazione stradale. Dal raffronto delle due diverse tipologie normative (Codice della Strada e Regolamento comunale), in modo sommario, e senza pretesa di esaustività, si rammentano le seguenti regole, che riguardano appunto le Associazioni di volontariato con sede in Scarperia e San Piero che intendono pubblicizzare sagre, feste paesane e simili: 1. E’ consentita l’esposizione di un massimo di 10 strumenti pubblicitari di non oltre cm 70 X 100 ciascuno; 2. Tali strumenti, posizionati su apposito sostegno, possono essere impiantanti su strada ad una distanza di massimo un chilometro dal luogo dove si tiene la manifestazione; 3. La disposizione dell’articolo 14 suddetto consente l’esposizione pubblicitaria fino ad un massimo di 15 giorni soltanto su strade di proprietà del Comune di Scarperia e San Piero e non nelle strade di proprietà/gestite dalla Provincia; 4. Deve essere corrisposta la prevista imposta comunale sulla pubblicità, da pagare preventivamente presso l’Ufficio Tributi. Le Associazioni, di norma, usufruiscono dell’abbattimento pari al 50% del tributo; 5. I mezzi pubblicitari devono essere rimossi entro 48 ore dal termine della manifestazione; 6. Per quanto riguarda le esposizioni pubblicitarie all’interno dei centri storici di Scarperia, San Piero e Sant’Agata non valgono le norme suddette e serve richiedere una specifica autorizzazione; 7. In nessun caso i mezzi pubblicitari possono provocare incomprensioni della segnaletica stradale (quindi, ad esempio, non possono essere installati sulle paline di sostegno dei segnali stradali); 8. In nessun caso possono provocare disordine o pericolo per la circolazione stradale (ad esempio non possono essere impiantati nelle aree delle intersezioni stradali cioè incroci o rotatorie); Sono previsti controlli e sanzioni per i casi di inadempienza. La Polizia Municipale, nelle due sedi di Scarperia e San Piero a Sieve, resta comunque a disposizione per ogni chiarimento. Saluti cordiali Scarperia e San Piero 29/04/2015 Il Vicesindaco F.to Francesco Bacci












