Nel dibattito che accompagna il referendum sulla riforma della giustizia, i sondaggi e le loro interpretazioni stanno diventando essi stessi parte della contesa politica. Il seguente contributo scritto da Massimo Cadelo è una replica ad un precedente articolo (scritto da Leonardo Cappelletti).
L’affermazione “circa il 67% delle ragioni espresse dai contrari alla riforma ha una matrice politica o demagogica. Il 31% degli intervistati teme un rischio di controllo politico sul Pubblico Ministero, mentre il 21% ammette una politicizzazione in chiave anti-governativa. A queste si aggiunge un 15% che definisce la riforma lontana dai bisogni reali, una posizione che appare spesso priva di una reale consistenza tecnica” appare priva di consistenza. Solo l’ammissione di una “politicizzazione in chiave anti-governativa” si presta a questa lettura.
Peraltro la lettura più obiettiva richiede la conoscenza di come la domanda è stata formulata e a chi è stata posta. Ad esempio, è stato richiesto ai fautori del SI se essi hanno tra le loro motivazioni una politicizzazione PRO-GOVERNATIVA? Solo così le due opinioni sarebbero confrontabili. D’altronde, che il referendum, in assenza di comprensione piena da parte di gran parte dell’elettorato (colpevoli le forze politiche che si sono ben guardate dal favorirla) avrebbe assunto un significato politico (pro- o contro- il governo) era inevitabile. Non dimentichiamo (è sotto l’occhio di chiunque guarda i fatti) che i proponenti la legge di riforma hanno strumentalizzato fatti di cronaca giudiziaria (Garlasco, Famiglia nel bosco etc) a forte componente emotiva per attaccare la magistratura, in assenza di qualunque rapporto di questi casi con la separazione delle funzioni proposta.
Scrivere poi che l’affermazione da parte dei fautori del NO che la riforma sia lontana dai bisogni reali è una “posizione priva di reale consistenza tecnica” lascia addirittura stupiti, visto che alla fine sempre i proponenti la riforma hanno dovuto ammettere che essa non tocca in alcun modo efficacia ed efficienza della giustizia, i veri bisogni reali sentiti dal cittadino. A questo punto si collega direttamente la “modernizzazione della giustizia” sottoscritta dai fautori del SI, concetto del tutto generico e ancora una volta non correlato alla riforma.
Anche l’affermazione “La rilevanza di certi opinion leader la dice lunga sulla natura del dibattito, ma è con questo scenario che la campagna deve fare i conti.” non è accettabile. Tutti i politici, favorevoli o contrari alla riforma che siano, sono per definizione “opinion leader”. O come dovremmo definirli? Se vogliamo lasciare da parte i politici, abbiamo ad esempio altissimi esponenti della Chiesa Cattolica che hanno espresso preoccupazione su questa legge. Attenzione pertanto a condannare o applaudire i vari “opinion leader”.
A mio avviso, l’unica voce sostenibile a favore del SI è lo “strapotere delle correnti”, ammesso che sia dimostrabile un loro ruolo sostanziale nella composizione e nelle decisioni del CSM. Se esaminiamo questo punto, dobbiamo però porci delle domande.
Come viene formata la lista degli eleggibili? Suppongo che chiunque sia libero di candidarsi, al di fuori delle correnti.
Il voto sarà sicuramente segreto. Pertanto vi è sempre la libertà di eleggere chi si preferisce.E’ vero che una corrente porta un numero di voti teoricamente “bloccati” su un candidato, ma esistono sempre i “franchi tiratori”. Se non vi sono, il candidato espresso da una corrente e successivamente votato è comunque un candidato preferito dagli appartenenti a quella corrente: è quindi un voto “valido e legittimo”, un voto “personale” certo in parte anche indipendente dalla corrente che lo propone. Infine, chi si candida avrà certamente stretto rapporti preliminari con una parte degli elettori: dovrà pure farsi “conoscere”. Una “corrente” sia pure estemporanea c’è sempre.
Il punto di cui sopra fa il paio con la questione del sorteggio, che garantirebbe l’autonomia de componenti del CSM. Non esiste al mondo struttura in cui funzioni così importanti vengano attribuite per sorteggio. Si scelgono (augurabilmente, certo: accordi preliminari o addirittura brogli sono sempre possibili) i candidati più idonei (sulla base del curriculum professionale e quindi delle competenze).
L’amministratore delegato di una grande impresa viene sorteggiato? Il direttore di una unità operativa sanitaria (il primario per intenderci) viene sorteggiato? No. Si tratta di figure, nel primo caso, scelte per le loro capacità dimostrate, nel secondo caso a seguito di un concorso e di un esame presso una commissione che valuta i candidati, assumendosi naturalmente la responsabilità della scelta. Gli esempi sono in ogni campo di attività.
Ma veniamo ai punti più “pesanti” espressi dai fautori del SI: “terzietà del giudice e tutela dell’imputato”. Già esiste la figura del giudice per le indagini preliminari. Questi ha tra le sue funzioni proprio quella di garantire l’indagato nella fase delle indagini, assicurando che le indagini siano svolte correttamente e garantendo le libertà fondamentali del cittadino interessato, tra cui ovviamente evitare una accusa ingiusta. Le sue funzioni sono separate da quelle della magistratura giudicante: non può partecipare al giudizio successivo sullo stesso caso. Vi è incompatibilità assoluta tra le due funzioni.
Il fatto che giudichi in accordo o addirittura “d’accordo” (secondo i fautori del SI) con il titolare delle indagini (magistrato inquirente) è tutto da dimostrare: se così fosse la stragrande maggioranza delle istanze del magistrato inquirente sarebbero accolte. Non è così. La cronaca quotidiana lo dimostra. E in ogni caso il giudizio finale sul caso, se andato a processo, è del magistrato giudicante.
Per evitare ogni possibilità che lo stesso magistrato sia coinvolto, come inquirente o giudicante, nell’esame di un caso già oggetto in passato del suo intervento, basta, presumo con pura legge ordinaria, introdurre una norma che sancisca incompatibilità assoluta per un magistrato di occuparsi appunto di un caso già in passato affidato al suo vaglio, indipendentemente dal ruolo di magistrato inquirente o giudicante, nel ruolo civile o penale, a qualunque distanza di tempo e luogo (sede del tribunale) dal caso in oggetto. L’incompatibilità deve essere “legata” al nome e cognome del magistrato e al nome e cognome del cittadino oggetto dell’attenzione giudiziaria. “personalizzata”, potremmo dire, per entrambi.
La “responsabilità del magistrato”, altro punto caldo dei fautori del SI, è certo un argomento pesante e che tocca profondamente chi sia stato condannato erroneamente o ingiustamente. Ma può essere affrontato con leggi che regolino ulteriormente l’attività del CSM.
Per non parlare dell’Alta Corte di Giustizia proposta per giudicare provvedimenti disciplinari (quindi di importanza estrema), sovraordinata ai due CSM. Contro le sue sentenze la legge prevederebbe possibilità di impugnazione solo innanzi alla stessa Corte che ha emesso la sentenza. Un obbrobrio giuridico: è sempre un altro tribunale che deve giudicare l’appello. La clausola secondo cui non parteciperebbero i componenti del collegio che ha pronunciato la prima sentenza, così come accennata nel testo, è estremamente vaga. In ogni caso, dove sarebbe la garanzia contro un ulteriore accordo preliminare fra componenti ed esclusi dalla seconda commissione? Un vero pasticcio.
Infine “il rischio del controllo politico del PM” è reale. Con somma ingenuità è stato ammesso da Nordio, il quale si è lasciata scappare l’affermazione che la riforma farà piacere anche alle opposizioni, se passate al governo, visto che potranno controllare la magistratura. E da Tajani che ha già prefigurato un passo successivo: togliere al magistrato inquirente il controllo della polizia giudiziaria (che svolge le indagini) portandolo sotto i vari ministeri (Interno, Difesa, Economia): non più obbligatorietà dell’azione penale, ma indagini avviate sotto ispirazione e controllo della classe politica (che esprime i ministri).
E i fautori del SI continuano nella vulgata che l’autonomia della magistratura non verrà toccata! Viceversa (è cosi ovvio) il Potere Giudiziario perderà buona parte della sua autonomia nei confronti del Potere Esecutivo in barba al principio dell’indipendenza dei poteri, cardine di ogni democrazia. Il rischio di tornare a tribunali che obbediscono ai dettati del governo di turno, tipo tribunali fascisti o staliniani (secondo i gusti) è elevatissimo, per non dire naturale conseguenza della riforma. Altro che terzietà del giudice e tutela dell’imputato.
Massimo Cadelo










