L’ultimo pronunciamento, in tema di “fisco”, della Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite, è destinato a creare un vero e proprio terremoto in seno ad Equitalia per quello che riguarda gli atti di iscrizione ipotecaria sugli immobili, per i debiti non pagati all’Erario. I Supremi Giudici, con sentenza n. 19667 del 18 settembre u.s., in sintesi, hanno stabilito che anche le iscrizioni ipotecarie immobiliari effettuate, da Equitalia S.p.A., prima dell’entrata in vigore del D.L. 70/2011 (Decreto Sviluppo), e quindi precedenti il 2011, se non precedute alla comunicazione preventiva al contribuente sono illegittime e quindi nulle. Al contribuente deve essere concesso un termine di trenta giorni, affinché possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provvedere al pagamento. Tutto questo perché la Corte ha ritenuto che l’obbligo di rendere partecipe il contribuente era comunque previsto dalla Legge 241/1990 e dallo Statuto del Contribuente (Legge 212/2000), norme previgenti il D.L. 70/2011, come del resto già affermato dalla Suprema Corte sia dal giudice comunitario. L’importante pronunciamento della Corte di Cassazione assume, affermando che il diritto al contraddittorio costituisce principio generale applicabile in qualsiasi procedimento amministrativo tributario, una primaria importanza tra i diritti del contribuente. Tuttavia Il contribuente, sempre secondo i Supremi Giudici, non può provvedere autonomamente a richiedere agli uffici di attivarsi per l’eliminazione dell’ipoteca illegittima, ma deve presentare apposito ricorso contro tale provvedimento in quanto è necessario un ordine del giudice che ne accerti l’illegittimità. Per quanto sopra, chiunque fosse interessato a far valere i propri diritti o vuole ulteriori informazioni può rivolgersi allo Studio Corti di Firenze ai seguenti contatti: 055.4379911; cobal3@coba3.it; paolinomessa@cobal3.it.
Ipoteca sulla casa da Equitalia: nulla se il contribuente non e’ stato avvisato preventivamente.











