Mugello

Caccia, via libera alle doppiette. Il Tar respinge il ricorso WWF

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La seconda sezione del Tar della Toscana ha respinto la domanda di sospensione del calendario venatorio della provincia di Firenze. Il ricorso era ra stato presentato da parte di alcune associazioni ambientaliste (tra le quali: Wwf, Enpa, Legambiente, Lega per l’abolizione della caccia, Lipu Birdlife Italia e Animalisti Italiani), le quali chiedevano l’immediata sospensione dell’efficacia del provvedimento preso dalla Giunta provinciale.

All’indomani dell’approvazione le associazioni avevano chiesto la ‘corretta’ applicazione del dettato dell’art. 42 della nuova Legge Comunitaria recentemente approvata a livello nazionale. L’articolo suddetto dispone infatti che per tutte le specie cacciabili si tenga conto, come indicato dalle normative europee, dello stato di conservazione e delle caratteristiche biologiche della specie per decidere
tempi, entità e modalità del prelievo. Questo avrebbe significato, secondo gli ambientalisti, apportare al calendario modifiche riduttive per numerose delle specie cacciabili.

“Con la decisione assunta dal tribunale amministrativo il nostro calendario venatorio è ora valido a tutti gli effetti –  afferma Laura Cantini, vicepresidente della Provincia e Assessore con delega alla Caccia – L’ordinanza del Tar fa quindi chiarezza sulla legittimità delle decisioni prese dalla Provincia di Firenze. Di fatto è stato riconosciuto il nostro sforzo per contemperare all’interno del calendario  gli interessi dei cacciatori,  degli ambientalisti e degli animalisti”.

Il Tar ha respinto la richiesta delle associazioni ritenendo che non sussistano i presupposti per l’accoglimento della loro domanda di sospensione: in definitiva il tribunale amministrativo ha accertato che le modifiche alla legge 157 del 1992 sono entrate in vigore successivamente all’emanazione del calendario venatorio da parte della Provincia. Lo stesso è avvenuto per le linee guida elaborate dall’Ispra in materia di specie di uccelli cacciabili e periodi di attività venatoria, che – proprio secondo quanto accertato dal Tar – sono “pervenute solo dopo l’elaborazione del calendario venatorio contestato”.

 

 

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