Mugello

Articolo 18, cosa cambia davvero. Ul contributo di una giovane lettrice…

Articolo 18, cosa cambia davvero. Ul contributo di una giovane lettrice...

Da una nostra giovane lettrice, mugellana e studente in giurisprudenza, riceviamo questa lettera e questo intervento sulla modifica dell’Articolo 18, che tanto ha fatto discurere in Italia (e quindi anche in Mugello) in questi anni. Uno spunto interessante per stimolare la discussione su questo delicato tema; che rimettiamo ai nostri lettori:

Articolo 18, cosa cambia realmente.

Con la riforma del mercato del lavoro, recentemente approvata in Senato, è stato modificato anche il famoso articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, caposaldo della “tutela reale” del lavoratore, fatto che ha dato adito ad accese polemiche in campo politico e sindacale.

 

Prima della riforma, l’art 18 garantiva, a seguito di licenziamenti inefficaci, nulli o ingiustificati, il ripristino del rapporto di lavoro, la materiale reinegrazione nel posto di lavoro, ed un’indennità pari alla retibuzione globale dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, che non poteva essere inferiore a 5 mensilità.

Inoltre, il lavoratore, aveva la facoltà chiedere al datore, al posto del reintegro, un’indennità pari a 15 mensilità. La disciplina era applicabile alle imprese o datori di lavoro che impegassero più di 15 dipendenti.


Con la riforma si è di molto complicato tale meccanismo, infatti si differenziano i regimi sanziontori a seconda del vizio del licenziamento.

La disciplina resta la stessa, per i licenziamenti che siano dichiarati inefficaci perche´intimati in forma orale o nulli perchè discriminatori ( per motivi sindacali, politici, religiosi..) con la differenza, che tale regime si applica indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro.

In certi casi, anche per i licenziamenti per i quali il giudice accerti la mancanza o del giustificato motivo soggettivo, o della giusta causa, la disciplina resta la stessa, ma è stato introdotto un tetto alla indennità per la retribuzione non percepita nel periodo del licenziamento,che non può andare olte le 12 mensilità.

Al di fuori di questi casi, il giudice non potrà più ordinare il reintegro del lavoratore nel posto di lavoro, ma solo condannare il datore al pagamento di un risarcimento, che dovrà calcolare entro limiti stabiliti dalla legge, differenti a seconda dei tipi di licenziamento, che comunque andrebbero da un minimo di 6 ad un massimo di 24 mensilità.

I casi cui mi riferisco riguardano licenziamenti che presentino il difetto di giustificazione (divesri da quelli per i quali è previsto il reintegro) e quelli dichiarati inefficaci per mancanza del requisito della motivazione.

Come spesso accade con le riforme, la disciplina si è complicata, ma non ha eliminato del tutto la reintegrazione, per lo meno per i casi più gravi. Soprattutto ci sarebbe da sottolineare che la condanna al reintegro nel posto di lavoro, ritenuta così fondamentale, rimette alla discrezionalità del datore il fatto di impiegare effettivamente il lavoratore, che comunque percepirà la retibuzione ed eventualmente, in un secondo momento, potrà chiedere il risarcimento per i danni professionali patiti, con l’istaurazione di un’altra lunga causa.

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