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Redditometro, arriva la sentenza che ribalta le regole: cosa può (e non può) fare il Fisco ora

redditometro funzioniCome funzionerà il redditometro - Okmugello.it

Una sentenza della CGT sul redditometro conferma che serve prova tracciabile della provenienza del denaro. 

Il redditometro non è sparito, e anzi resta uno strumento centrale nelle mani dell’Agenzia delle Entrate. Lo ha ribadito una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania (n. 4554/18/2025), che ha stabilito un punto fermo nella giurisprudenza sull’accertamento sintetico: non basta giustificare a parole la provenienza delle somme usate per spese anomale, servono prove documentali tracciate e con data certa.

L’indagine nasceva da spese ritenute incongruenti con il reddito dichiarato, come ricambi nautici e premi assicurativi, e si è chiusa con una riduzione solo parziale dell’importo accertato, per mancanza di elementi certi sulla natura non imponibile di alcuni movimenti bancari. 

Reddito occulto e spese anomale: la Corte impone tracciabilità piena per giustificare gli esborsi

Il caso analizzato dalla CGT Campania parte da un accertamento effettuato dall’Agenzia delle Entrate su un contribuente campano che, secondo i controlli incrociati, aveva sostenuto spese ben superiori al reddito dichiarato. Tra le voci attenzionate figurano pagamenti importanti destinati a premi assicurativi e ricambi per imbarcazioni, spese ritenute “non compatibili” con le dichiarazioni ufficiali. L’ufficio ha quindi ricostruito un reddito sintetico pari a 267mila euro, attivando l’art. 38 del D.P.R. 600/1973, norma che consente al Fisco di presumere l’esistenza di un reddito occulto a fronte di un tenore di vita elevato. 

Il contribuente ha impugnato l’atto davanti alla giustizia tributaria, sostenendo che le somme derivavano da fonti non imponibili, come la restituzione di un prestito da parte di una Srl e il ricavato della vendita di una barca. Ma la Corte ha accolto solo parzialmente l’appello. L’unico flusso ritenuto giustificato è stato un bonifico da 50mila euro proveniente da un conto cointestato tra fratelli. In quel caso, il legame familiare e la cointestazione sono stati valutati sufficienti per escludere finalità elusive. 

Diverso l’esito per l’accredito ricevuto da una società dove il contribuente era socio. La sua versione parlava di rimborso di un prestito infruttifero, ma mancava la prova dell’erogazione originaria. Nessun documento attestava il versamento del prestito da parte del socio alla società. Per i giudici, non è sufficiente dimostrare il ritorno del denaro, serve anche dimostrare l’andata. In mancanza di tale tracciabilità, l’importo è stato considerato un potenziale utile distribuito in nero. 

Stessa sorte per la tesi secondo cui l’acquisto della nuova barca fosse stato finanziato dalla vendita della precedente. Il contribuente non ha dimostrato l’incasso effettivo della somma né il suo reimpiego diretto. La Corte ha chiarito che provare la vendita non equivale a provare la destinazione dei fondi. Serve coerenza tra movimento in entrata e spesa in uscita, documentata, datata e tracciata. 

Il principio ribadito dalla sentenza: il contribuente deve dimostrare origine e impiego delle somme non tassabili 

Il messaggio della CGT Campania è netto: non basta sostenere l’esistenza di redditi esenti, servono prove rigorose. La sentenza specifica che qualsiasi somma usata per spese rilevanti e ritenuta non imponibile deve essere accompagnata da elementi oggettivi che ne dimostrino l’origine e la natura. È il contribuente a dover fornire prova contraria rispetto alla presunzione del Fisco. 

Il principio, stabilito dall’articolo 38, è che chi spende deve dimostrare come finanzia. In particolare, se si tratta di spese che eccedono il reddito dichiarato, il Fisco presume che ci sia un reddito non dichiarato. Per invertire la presunzione, servono documenti bancari, contratti, ricevute, bonifici, con data certa e riferimenti incrociabili. 

Non è sufficiente dire che i soldi derivano da un vecchio prestito, da una donazione o da una vendita. Va dimostrato tutto il percorso del denaro, dalla fonte al momento in cui viene speso. Se manca anche solo un anello nella catena – come nel caso del rimborso del prestito senza prova del versamento iniziale – la giustificazione crolla. 

Il caso campano si conclude con una riduzione dell’accertamento da 267mila a 217mila euro, ma resta emblematico. Per chiunque venga sottoposto a redditometro, questa pronuncia è un promemoria chiaro: tracciabilità e precisione documentale sono l’unico scudo efficace. Senza di essi, anche somme apparentemente lecite possono essere ricondotte a redditi occultati. 

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