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NASpI a rischio: con la Circolare 154/2025 l’INPS la stoppa a questi percettori

INPS chiarisce quando le dimissioni per fatti concludenti escludono la NASPI e quando il lavoratore può ancora ottenerla.

NASpI a rischio: con la Circolare 154/2025 l’INPS la stoppa a questi percettori

INPS chiarisce quando le dimissioni per fatti concludenti escludono la NASPI e quando il lavoratore può ancora ottenerla.

Il sistema delle tutele contro la disoccupazione torna sotto i riflettori dopo un chiarimento ufficiale dell’INPS, che interviene su uno dei punti più delicati introdotti dal Collegato Lavoro 2024. Con la circolare n. 154 del 22 dicembre 2025, l’Istituto ha spiegato in modo puntuale come devono essere trattate le dimissioni per fatti concludenti, cioè quelle che non vengono formalizzate dal lavoratore ma vengono desunte dal suo comportamento, in particolare nei casi di assenza ingiustificata prolungata.

Il nodo centrale riguarda il diritto alla NASPI. Lo sappiamo, l’indennità di disoccupazione spetta solo quando la perdita del lavoro non dipende dalla volontà del lavoratore. Ed è proprio qui che la nuova disciplina crea una linea di confine sottile, ma decisiva. Non basta più guardare al fatto in sé, l’assenza dal lavoro, ma occorre valutare come viene qualificata la cessazione del rapporto e, soprattutto, chi prende la decisione finale. La circolare INPS serve proprio a evitare automatismi e interpretazioni scorrette, chiarendo passaggi che, nella pratica, possono fare la differenza tra avere o perdere una tutela economica fondamentale.

Dimissioni per fatti concludenti e assenza ingiustificata: cosa prevede la legge

La base normativa è la legge n. 203 del 13 dicembre 2024, che ha introdotto una disciplina specifica per i casi di assenza ingiustificata oltre una certa soglia. In concreto, quando un lavoratore non si presenta al lavoro senza fornire spiegazioni per un periodo superiore a quello stabilito dal contratto collettivo applicato, oppure oltre 15 giorni se il contratto non prevede un termine preciso, il datore di lavoro può attivare una procedura particolare.

Il punto chiave è che non scatta nulla in automatico. L’azienda ha la facoltà, non l’obbligo, di segnalare la situazione all’Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio. Solo con questa comunicazione il rapporto può essere considerato risolto per dimissioni desumibili dal comportamento del lavoratore, senza passare dalla procedura telematica ordinaria prevista per le dimissioni volontarie.

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Dal punto di vista giuridico, si tratta di una ricostruzione basata su fatti concreti, che la legge qualifica come manifestazione implicita della volontà di lasciare il posto. Questa qualificazione, però, non opera sempre. Se il lavoratore riesce a dimostrare che l’assenza è dipesa da cause di forza maggiore, oppure da fatti imputabili al datore di lavoro, come impedimenti oggettivi alla comunicazione, la cessazione non può essere considerata una dimissione implicita.

Qui emerge già un primo elemento importante: la norma non punisce automaticamente l’assenza, ma richiede una valutazione concreta del contesto. Ed è proprio su questa valutazione che si innesta il chiarimento INPS.

Il ruolo decisivo del datore e gli effetti sulla NASPI

Con la circolare di dicembre, l’INPS ha chiarito un passaggio spesso frainteso: l’assenza ingiustificata non basta, da sola, a bloccare la NASPI. Serve una scelta esplicita del datore di lavoro, che può decidere se attribuire a quel comportamento il significato di dimissioni oppure trattarlo come una violazione disciplinare.

Nel primo caso, l’azienda deve procedere con la comunicazione all’Ispettorato e chiudere il rapporto utilizzando, nel sistema UniLav, il nuovo codice di cessazione “FC – dimissioni per fatti concludenti”. Quando viene utilizzata questa causale, la perdita del lavoro è considerata volontaria, e quindi la NASPI non spetta. È un effetto diretto della qualificazione giuridica della cessazione, non dell’assenza in sé.

Nel secondo caso, invece, il datore può scegliere di avviare un procedimento disciplinare ordinario, che può anche sfociare in un licenziamento per giusta causa o per motivo soggettivo, nel rispetto delle garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori. Qui il quadro cambia. La cessazione resta imputabile a un atto datoriale e mantiene il carattere di involontarietà, requisito essenziale per l’accesso alla NASPI, ovviamente se sono soddisfatti anche tutti gli altri presupposti contributivi.

Un ulteriore chiarimento riguarda le dimissioni per giusta causa. Se il lavoratore presenta dimissioni tramite il canale telematico, motivandole con una giusta causa, la procedura basata sui fatti concludenti perde efficacia. In questo caso prevale la volontà espressa formalmente. Se la giusta causa viene poi riconosciuta secondo i criteri già indicati dall’INPS nelle circolari precedenti, la NASPI resta accessibile.

Il quadro che emerge è più articolato di quanto possa sembrare a prima vista. La distinzione tra dimissioni implicite e licenziamento disciplinare diventa decisiva, e il ruolo del datore di lavoro assume un peso centrale. Non a caso, l’INPS insiste sulla corretta qualificazione amministrativa della cessazione, perché è da lì che discendono gli effetti previdenziali.

In un contesto in cui le tutele contro la disoccupazione rappresentano spesso l’unico argine economico per chi perde il lavoro, ogni passaggio formale conta. E questo chiarimento, più che introdurre nuove regole, serve a ricordare che la NASPI non si perde per un’assenza in sé, ma per come quella assenza viene trasformata in un atto giuridico.

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