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Fake news e reati sui social network. Come difendersi ed evitare trappole

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Fake news e reati sui social network. Come difendersi ed evitare trappole Fake news e reati sui social network. Come difendersi ed evitare trappole © n.c.
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Si parla tanto di " Fake News ", ma cosa sono realmente? Da Donald Trump alla Brexit passando per Grillo e Matteo Renzi, gli organi di stampa nazionali ed internazionali da giorni riempiono pagine e pagine di cronaca sulle "notizie false". Ma esiste davvero un’emergenza? E, soprattutto, da dove nasce e come si è sviluppato il fenomeno? E di cosa si tratta, di preciso e in parole povere?  Noi di OK!Mugello cerchiamo di dare il nostro piccolo e modesto contributo per conoscere e capire meglio il fenomeno delle notizie false e soprattutto come difendersi "legalmente". A questo proposito abbiamo richiesto un parere all'Avvocato Filippo Muzzolon che ci spiega quanto segue:

Cosa si intende per fake news e qual'è l’allarme collegato alla loro diffusione? "Nell’ultimo periodo ci stiamo abituando a sentite parlare, soprattutto nei dibattiti giornalistico/politici, di FAKE NEWS, termine che letteralmente tradotto significa nulla più che “notizie false”. Ciò che più desta allarme in materia di fake news, non è tanto la falsità in sé stesa di una notizia, quanto l’utilizzo della notizia falsa a precisi fini di disinformazione, sia essa finalizzata a danneggiare una o più persone, o gruppi o categorie di persone, o piuttosto in quanto ipoteticamente finalizzata a determinati obiettivi politico/elettorali. Sappiamo che in democrazia ogni singolo voto in più o in meno può essere determinante a consentire che un determinato partito o coalizione passi un’intera legislatura al governo piuttosto che all’opposizione, e che il risultato di un referendum, anche senza un grandissimo scarto percentuale, può incidere pesantemente sul futuro di una nazione: si pensi ad esempio al referendum sulla Brexit o al referendum italiano sulla scelta tra repubblica e monarchia nel dopoguerra. Teniamo conto che la continua ripetizione di una notizia – ancorché falsa e nonostante ogni smentita – ad opera della stampa, di parte della classe politica, e delle condivisioni sui social network, può avere l’effetto di generare nel pubblico l’opinione che tale notizia sia vera, così andando ad incidere sul buon senso – inteso come capacità di distinguere il vero dal falso – di tanti cittadini.  Già nel 17° secolo, infatti, il filosofo Cartesio – trattando di ben altre questioni –  scriveva “non una conoscenza certa, dunque, è per lo più quel che ci fa persuasi, ma l’abitudine e l’esempio”. 

Il rapporto tra Fake news e social network "Per lo più la tematica delle fake news viene accostata all’utilizzo dei social network proprio in quanto i social sono uno strumento di informazione diffuso ormai capillarmente in tutti gli strati della popolazione, e mancando sui social il filtro sulla veridicità della notizia normalmente esercitato dal giornalista con riferimento alla stampa e ai mass-media tradizionali, gli stessi social possono diventare uno strumento di diffusione - una cassa di risonanza - delle fake news a costi relativamente bassi".

Esiste una normativa specifica sulle fake news? "Tornando a trattare la questione sotto un’aspetto più giuridico, rilevo in primis come ad oggi non esiste in Italia una normativa specifica sulle fake news e sull’utilizzo delle medesime sui social network, e non nego che sia comunque difficile introdurre buone normative sul tema senza rischiare di incidere sui diritti di informazione, libertà di pensiero e di espressione. So che la Germania ha recentemente adottato una legge sul tema".

Quali sono i reati che possono configurarsi in caso di diffusione di fake news tipicamente sui più comuni social network? "Il reato più comune  nel quale si può incorrere – anche mediante la diffusione di fake news - è la diffamazione (art. 595 c.p.), che si consuma quando, comunicando con più persone, vengono rivolte offese alla reputazione di un soggetto assente. Al contrario, se l’insulto avviene in presenza della persona offesa si ha l’ipotesi di ingiuria, reato adesso depenalizzato, che non comporta più una condanna penale ma può comunque portare a sanzioni di carattere civile. In caso si verifichi un’ipotesi di diffamazione a mezzo social network potrebbe ricorrere anche l’aggravante del mezzo di pubblicità. Facebook, ad esempio, è stato considerato considerato in giurisprudenza come un “luogo aperto al pubblico”, una sorta di “piazza virtuale”, pertanto le offese alla reputazione di una persona, pubblicate in bacheca o comunque contenute in messaggi diretti a più destinatari, equivalgono a insulti pronunciati in pubblico. Il destinatario delle offese può, quindi, presentare querela entro tre mesi da quando ne ha avuto conoscenza. Nascerà così un procedimento penale a carico del colpevole, il quale rischierà di essere condannato a pena pecuniaria “salata”, oltre al risarcimento del danno causato. Più in generale laddove la diffusione di una fake new fosse lesiva del buon nome o dell’immagine di una persona (fisica o giuridica), al di la dell’accertamento se il fatto costituisca o meno reato in sede penale, il soggetto leso potrà comunque rivolgersi al giudice civile al fine di ottenere il risarcimento del danno subito.

Altra ipotesi di reato che potrebbe configurarsi anche come strettamente connessa alla diffusione di fake news è la sostituzione di persona (art. 494 c.p.): è il classico caso del profilo falso, che si ravvisa ogni qualvolta un’informazione relativa a persona fisica o azienda è utilizzata in modo fraudolento allo scopo di assumere l’identità di altri per procurare a sé o ad altri un vantaggio o per recare un danno.

Considerato che, anche a seguito degli attuali fenomeni migratori, vi è nel Paese un forte contrasto politico e sociale sul tema dell’accoglienza (contrasto che troppo spesso travalica quelle che parrebbero le linee guida di un normale dibattito tra persone o gruppi di persone che la pensano diversamente sul medesimo tema) ricordo che la legge c.d. Mancino del 1993 prevede che commette reato  chi diffonde in qualsiasi modo – e quindi direi  anche sui social e tramite fake news - idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;  commette altresì reato chi, in qualsiasi modo incita a commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Più genericamente la medesima legge Mancino prevede un’aggravante, ipoteticamente applicabile ad ogni reato che non preveda la pena dell’ergastolo (e quindi anche ai vari reati commessi a mezzo social network ove ve ne siano i presupposti) che sia commesso per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, o per favorire associazioni che perseguano tali finalità.

Altro reato ipotizzabile tramite l’utilizzo di fake news è il procurato allarme, previsto dall’art 658 del codice penale, che è commesso da  “Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio” ; facendo un esempio se io annunziassi sul mio profilo facebook che c’è un incendio boschivo nei pressi del passo della Colla,  causando, a seguito di varie condivisioni, l’intervento dei Vigili del Fuoco, potrei essere perseguito per questo tipo di reato.

Quale consiglio possiamo dare ai nostri lettori e utilizzatori dei social? In conclusione mi limito a ricordare che nella realtà virtuale dei social network valgono le stesse regole di comportamento che nella vita “reale”. Purtroppo questo aspetto viene spesso dimenticato e capita che determinati soggetti, anche in assenza di reale volontà criminosa si trovino a rischiare di commettere numerosi reati, e subire le relative conseguenze, per un’errata percezione della propria condotta in quanto filtrata dalla distanza che ci unisce ai nostri interlocutori nei social. Pertanto il semplice consiglio che posso fornire è quello di avere un comportamento come nella vita reale, orientato all'etica e rispetto del prossimo. Non condividere notizie o semplici "post" che non siano verificati o che fanno riferimento a siti "pseudo" veritieri. 

Filippo Muzzolon https://msr-law.com
Conseguita la laurea in Giurisprudenza – diritto societario – presso l’Università degli Studi di Genova, nel gennaio 2006 si iscrive all’Ordine degli Avvocati di Genova collaborando con un importante Studio Legale. Dal 2008 si trasferisce a Firenze diventando il responsabile dell’ufficio legale di una nota società operante nel campo dell’impiantistica e delle energie rinnovabili. Dal 2014 è tornato all’attività libero professionale, svolgendo attività in campo giudiziale e stragiudiziale in ambito civilistico, principalmente nel settore commerciale e dei vari ambiti attinenti alla vita dell’impresa e delle società. Fornisce assistenza e consulenza anche in lingua inglese.

 

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