OK!Mugello

Biomasse. La sintesi della richiesta in autotutela

Abbonati subito
  • 237
Biomasse. La sintesi della richiesta in autotutela Biomasse. La sintesi della richiesta in autotutela © n.c.
Font +:
Stampa Commenta

Si tratta, come abbiamo annunciato nei giorni scorsi (clicca qui) di una richiesta di riesame in autotutela dell’autorizzazione rilasciata alla Renovo Bioenergy Scarperia s.r.l. per la costruzione della centrale a biomasse a Petrona, presentata dal Comitato No Alla Centrale a Biomasse di Petrona e da alcuni cittadini. Documento che mette in evidenza quelle che sono ritenute quattro violazioni all'iter procedurale e che è stato rivolto al Sindaco della Città Metropolitana di Firenze, al Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente ed al Responsabile del Procedimento. L’autotutela nasce dal rapporto consolidato fra il Comitato ed i cittadini de La Torre e Petrona. Per la stesura del documento è stata chiesta l’assistenza di uno studio legale formato da esperti in materia, proprio per aver già seguito casi analoghi a questo, come il ricorso al T.A.R. contro la centrale di Caprese Michelangelo (AR). L’istanza si fonda su quattro profili di illegittimità rilevati nell’autorizzazione ed una deduzione. Ecco la sintesi del documento:

1) Violazione del Regolamento Urbanistico Comunale di Scarperia (ex Comune, delibera n.13 del 28 gennaio 2010). L'Autorizzazione Unica prevede la costruzione e l'esercizio della centrale nel P.I.P. di Petrona - La Torre. Tale autorizzazione è illegittima perché l'insediamento della centrale è vietato dal Regolamento Urbanistico del Comune di Scarperia. E' indubbio infatti che le centrali termoelettriche, compresa questa in progetto, siano "industrie insalubri di prima classe" ai sensi dell'elenco previsto dell'art. 216 Testo Unico Leggi Sanitarie (Allegato al D.M. 05.09.1994 parte I lettera C, punto 7). Ebbene, l'art. 96 del Regolamento Urbanistico Comunale di Scarperia prevede che "l'insediamento oppure l'attivazione di industrie a rischio di incidente rilevante e/o insalubri di classe I è ammessa solo nell'area dì Pianvallico, subordinatamente a puntuali verifiche in relazione all’esposizione della popolazione al rischio potenziale e alla preventiva realizzazione di aree dotate di specifici centri di servizio”. 2) Violazione della normativa comunitaria (Direttiva 2011/92/UE) che prescrive, nei procedimenti autorizzativi di centrali elettriche da fonti rinnovabili, la doverosità della V.I.A. (valutazione impatto ambientale). L’Autorizzazione Unica è stata rilasciata senza il preventivo esperimento della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), necessaria per individuare, descrivere e valutare le conseguenze per l'ambiente ed i rischi anche per la salute, connessi e conseguenti alla realizzazione dell'impianto. Per la normativa statale (art. 6 D. Lgs. 152/2006) e regionale (art. 43 L.R. Toscana n. 10/10), gli impianti che hanno una potenza complessiva inferiore ad 1 Mw sono esclusi dall'obbligo della V.I.A.. Tali norme, come stabilito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 93/20l3) e dal Consiglio di Stato (sentenze n. 4727, n. 4729, n. 4730 del 2013), sono in grave ed evidente contrasto con la Direttiva 2011/92/UE. La normativa comunitaria prevede che, nell'individuare gli impianti da sottoporre a V.I.A. occorre tenere conto, oltre che della soglia di potenza dell'impianto, anche di altri criteri (previsti dall’allegato II della direttiva) quali le dimensioni, il cumulo con altri progetti, l'utilizzazione di risorse naturali, la produzione di rifiuti, i disturbi ambientali, la localizzazione, l'impatto potenziale con riferimento all'area geografica ed alla densità della popolazione ecc.. Ergo, sia l'art. 6, del D. Lgs. n. 152/2006 (compreso l'allegato IV) che l'art. 43 (compreso l'allegato B2) della L.R. Toscana n. 10/2010, risultano in contrasto con la ricordata Direttiva 2011/92/UE e devono essere disapplicati. Il Consiglio di Stato (sentenza 22 settembre 2014 n. 4727), in relazione ad un impianto di analogo tipo e potenza, ha sentenziato che la V.I.A. "non possa certamente escludersi sulla semplice base della soglia di potenza. Ogni normativa contrastante con la normativa comunitaria in materia ambientale che impone la V.I.A. quale provvedimento volto a valutare la compatibilità degli insediamenti produttivi con le esigenze di tutela dell'ecosistema doveva pertanto essere disapplicata". In senso conforme si è recentemente pronunciato il T.A.R. della Toscana annullando, in casi analoghi al nostro, i provvedimenti che autorizzavano la costruzione di una centrale a biomasse rispettivamente a Caprese Michelangelo (AR) (T.A.R. Toscana n. 559/2015) ed a Monticiano (SI) (T.A.R. Toscana n. 1071/2015) per mancanza della V.I.A.. Nel caso di specie, il mancato espletamento V.I.A. vizia il procedimento amministrativo e rende doveroso il riesame in autotutela finalizzato all’annullamento dell'Autorizzazione Unica. 3) Violazione della normativa comunitaria e statale che prescrive obblighi informativi incombenti sui presentatori del progetto e sull'autorità competenti. La Convenzione di Aarhus ratificata con legge 16.03.2001 nonché l'art. 20 del D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 impongono che le attività suscettibili di produrre effetti pregiudizievoli sull'ambiente siano precedute nella fase iniziale del processo decisionale da un'informazione adeguata, tempestiva ed efficace del pubblico interessato. Nel caso di specie, nessuna adeguata informazione preventiva, tale da assicurare la partecipazione di eventuali interessati al processo decisionale, è stata effettuata, tanto che gli odierni istanti, anche in rappresentanza di n. 7.553 cittadini, sono venuti a conoscenza del progetto della centrale, solo a procedimento autorizzativo ampiamente concluso. 4) Indisponibilità in capo alla Renovo Bioenergy Scarperia s.r.l. dell'aree su cui deve essere realizzato l'impianto. Eccesso di potere. L'art. 12 comma 4 bis del D. Lgs. 387/2003 prevede che "Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto". Conformemente, l'art. 14.14 delle Linee Guida emanate con D.M. 10.06.2010 prevede che "entro la data in cui è prevista la riunione conclusiva della conferenza dei servizi, il proponente, pena la conclusione del procedimento con esito negativo, fornisce la documentazione atta a dimostrare la disponibilità del suolo su cui è ubicato l'impianto." . Il TAR della Toscana (sez. TI, 21.09.2011 n. 1421) ha chiarito che il disposto di cui all'art. 12 D. Lgs. 387/2003 secondo cui "per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e fotovoltaici, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto, deve essere interpretato nel senso di esigere, in capo al proponente, l'esistenza di un titolo giuridico di natura reale o personale idoneo a conferire la facoltà di utilizzo non precario dell'area interessata dalla realizzazione dell’'impianto". Nel caso di specie, nel verbale della Conferenza dei Servizi seduta del 7.04.2014 è scritto a pago 3 che la Renovo Bioenergy Scarperia s.r.l. ha presentato in allegato alla richiesta il documento "atto di assenso proprietà" e a pagina 7 che "la documentazione in merito alla disponibilità dell'area è al momento sufficiente, da integrare subordinatamente all'inizio dei lavori con la stipula del contratto definitivo”. Da tale ultima affermazione si deduce che : - al momento del rilascio dell'Autorizzazione Unica la Renovo Bioenergy Scarperia s.r.l., che in allegato al progetto ha presentato esclusivamente un atto di assenso della proprietà, non aveva la disponibilità giuridica dell'area; - nelle condizioni- prescrizioni impartite dalla Conferenza dei Servizi e recepite nell'Autorizzazione Unica non compare alcun riferimento alla necessità di acquisire "il contratto definitivo" né è scritto che tale vizio è stato sanato. La Provincia di Firenze ha autorizzato l'impianto in mancanza del presupposto indefettibile della disponibilità dell'area, presupposto che deve sussistere al più tardi e non oltre la chiusura della Conferenza dei Servizi. Ergo, l'Autorizzazione Unica è, sotto tale profilo, palesemente viziata per eccesso di potere.

DEDUZIONE

Decadenza e/o inefficacia dell'Autorizzazione Unica. L'Atto dirigenziale n. 2410 del 23.06.2014 pubblicato in pari data sull' Albo Pretorio Online della Provincia, autorizza la costruzione e l'esercizio della centrale alla condizione che vengano rispettate dalla Renovo Bioenergy Scarperia s.r.l. prescrizioni generali e speciali, tra cui: - iniziare i lavori entro un anno dal rilascio dell'atto di autorizzazione; - presentare gli accordi di reperimento della biomassa locale. Alla data del 14 settembre 2015, e cioè a distanza di ben oltre un anno dal rilascio della autorizzazione, risulta che la Renovo Bioenergy Scarperia s.r.l. non ha iniziato i lavori, né ha presentato gli accordi di reperimento della biomassa locale né tantomeno è stato effettuato il collaudo per la messa in sicurezza idraulica dell’area. Ne deriva che la Renovo Bioenergy Scarperia s.r.l. sia decaduta dall'Autorizzazione Unica che dovrà essere revocata con efficacia da allora. A seguito della presentazione di questo documento, il Comitato chiede: 1) un incontro, aperto alla cittadinanza, con il sindaco del Comune di Scarperia e San Piero, per discutere di questo documento e, inoltre, per accertarsi se vorrà o meno, insieme all’Amministrazione Comunale, nell’interesse della popolazione, appoggiare e farsi carico di questa richiesta; 2) chiedere agli altri sindaci del Mugello di sostenere e farsi portavoce di tale richiesta tramite i loro canali istituzionali. Il Comitato NO alla centrale a biomasse di Petrona

 

Lascia un commento
stai rispondendo a