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Massondinaio. Italia Nostra: 'Sentenza scandalosa della Regione'

In merito alla Via per il nuovo impianto di trattamento di Rifiuti speciali non pericolosi. E parlano di area in condizioni di degrado

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Massondinaio Massondinaio © Roberto Brunetti - Mugello in the air
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La  posizione di Italia Nostra in merito all'impianto di Massorondinaio:

Italia Nostra e la “scandalosa sentenza” della Regione Toscana riguardo alla mancata sottoposizione a procedura di VIA del nuovo impianto di trattamento di “rifiuti speciali non pericolosi”, lungo il fiume Sieve, a ridosso dell'abitato di San Piero a Sieve.

Insieme a tanti cittadini del Comune di Scarperia e San Piero a Sieve, Italia Nostra giudica del tutto negativamente, e anzi scandaloso, il decreto Regione Toscana n. 7031 del 29 aprile 2021, con cui il Dirigente responsabile Ambiente ed Energia-Settore Valutazione Impatto Ambientale, ingegner Carla Chiodini, ha certificato la non necessità di “sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale”/VIA. Si tratta del previsto nuovo impianto privato di trattamento di “rifiuti speciali non pericolosi”, da ubicare lungo il fiume Sieve, a ridosso dell'abitato di San Piero a Sieve: tale decisione non ha tenuto conto delle evidenti lacune progettuali e delle innumerevoli criticità precedentemente rilevate nella documentazione di parte delle istituzioni competenti. 

 

In altri termini, il Direttore Chiodini – in una procedura amministrativa lunga e complessa, che ha coinvolto molti soggetti istituzionali, con risultati in larga misura contraddittori – con decisione sconcertante e inaccettabile ha disconosciuto le tante criticità reali o paventate, che emergono dagli atti istituzionali e ha dato il via libera al progetto di nuovo impianto di recupero di rifiuti speciali e materiali inerti non pericolosi, non di proprietà pubblica ma di proprietà del tutto privata. In sostanza, si vuole installare un impianto o macchinario mobile cingolato, a cui saranno affidate le operazioni di vaglio e frantumazione di inerti, per la produzione di materia prima secondaria ad uso edile: un impianto classificabile dal Ministero della Salute come “industria insalubre di prima classe”, essendo localizzato a non più di 260 metri da edifici residenziali, e da collocare nell'area ad oggi utilizzata per lo stoccaggio e la movimentazione degli inerti al di fuori del regime dei rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 (il sito complessivamente è di circa 8 ettari fra aree di lavorazione e lavaggio di inerti, laghetti, depositi di inerti e di manufatti), con accesso da Via Massorondinaio 12/A.

L'area industriale è ubicata ai margini dell'abitato di San Piero a Sieve (da cui è separato da una cortina di vegetazione arborea) e dal suo recente parco pubblico attrezzato: una piana paesisticamente vincolata, attraversata dal fiume Sieve e posta ai piedi della collina dominata dalla monumentale fortezza medicea di San Martino, dalla quale è ben visibile l'area di produzione.

L'area versa in condizioni di rilevante degrado a causa delle attività – in atto fin dal 1964 – di escavazione e trattamento di inerti e di produzione di conglomerati ed altri materiali, con presenza di manufatti di servizio (in parte realizzati abusivamente e condonati nel 1986 e in parte edificati successivamente, senza autorizzazioni paesaggistiche della Soprintendenza, che tuttavia con prot. 13026 del 15.6.2017 ha disposto la compatibilità paesaggistica delle opere presenti, con a seguire la sanatoria paesaggistica comunale n. 13 del 7.7.2017). Con atto unico SUAP n. 95 del 19.7.2017, le attività industriali dell'area sono state comunque regolarizzate, con rilascio di autorizzazione unica ambientale/AUA.

Anziché provvedere ad una pur graduale delocalizzazione delle attività industriali qui presenti, con loro trasferimento nell'area di Pianvallico – come previsto nel Regolamento Urbanistico vigente per le “industrie a rischio di incidente rilevante e/o insalubri di classe I” – Comune e Regione hanno con ciò deciso di accrescere i rischi ambientali dell'area fra il fiume Sieve e il centro abitato di San Piero a Sieve e i problemi di non ottimale qualità della vita dei suoi abitanti.   

Il Comune di Scarperia e San Piero a Sieve il 24.3.2021 ha infatti certificato – contro il parere dei cittadini riuniti nel Comitato di Massorondinaio – che l'attività in progetto non costituisce nuova attività ma solo cambiamento di categoria funzionale rispetto a quelle già esistenti. Insieme, però, l'ente locale ha riconosciuto che le integrazioni presentate “non risultano completamente esaustive rispetto alla situazione degli impatti”: tanto da “richiedere l'assoggettamento per l'intervento al procedimento di VIA ordinaria, con particolare riferimento alla cumulabilità degli impatti con gli altri impianti esistenti e ai possibili disturbi ambientali ai residenti”.

Al riguardo, già in data successiva al 15.9.2020 il funzionario del Settore III Servizi Tecnici comunale – premettendo che “la localizzazione dell'intervento a stretta prossimità dell'abitato di San Piero a Sieve, a poche centinaia di metri da abitazioni residenziali” – “richiede di approfondire tutte le informazioni utili a valutare la compatibilità degli interventi, tenendo conto anche soprattutto della cumulabilità degli effetti rispetto anche agli altri impianti presenti nell'area a insediamento speciale”. E per tutte queste motivazioni, egli “ritiene di richiedere l'assoggettamento per l'intervento al procedimento di VIA ordinaria”. In concreto, l'attività che vi si svolge, ad opera di tre imprese ovvero COLABETON, CO.CO.5 e Piandisieve Srl – come quella in oggetto, che Piandisieve Srl prevede di aggiungere – “rientra fra le attività di industria insalubre di prima classe”. La richiesta di “assoggettamento per l'intervento al procedimento di VIA ordinaria, con particolare riferimento alla cumulabilità degli impatti con gli altri impianti esistenti e ai possibili disturbi ambientali ai residenti”, è stata replicata dopo il 25.2.2021.

 

Questa motivata richiesta di assoggettamento dell'intervento – relativo ad un impianto di proprietà del tutto privata – al procedimento di VIA ordinaria è stata quindi disconosciuta dal Dirigente Chiodini.

 

 

Da considerare che l'Unione Montana dei Comuni del Mugello il 30.10.2020 ha rilevato “una carenza di informazioni riguardo l'individuazione dell'area di collocazione dell'impianto”, che poi sarà precisata come il sito di circa 3650 metri quadri da estrapolare dall'area attuale di produzione (mediante sua pavimentazione e delimitazione). La stessa Unione Montana il 22.3.2021 – acquisita ulteriore documentazione – rileva che l'area “risulta essere interessata da una forte criticità per quanto riguarda la componente rumore. Tale criticità è data dalla commistione tra le attività di lavorazione inerti e produzione asfalti presenti con il vicino abitato a destinazione residenziale. Pertanto nel caso specifico è necessario considerare il nuovo impianto non come caso isolato ma come attività che si aggiunge in un quadro già fortemente compromesso per la matrice ambientale di riferimento”. Tanto da concludere che “sulla base della documentazione interessata e delle integrazioni pervenute il progetto, per caratteristiche e localizzazione, ha potenziali impatti ambientali significativi per quanto riguarda gli aspetti di competenza di cui all'alleg. V della parte seconda del Dlgs 152/2006 in particolare si è ravvisato […] il cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati ed in particolare inquinamento con ulteriore aggravio dei disturbi ambientali”. Da cui la conclusione negativa: “sulla base dell'istruttoria e delle valutazioni specifiche evidenziate in precedenza si esprime parere sfavorevole”.

Ciò nonostante, queste chiare conclusioni degli enti locali direttamente interessati – il Comune, che richiede “l'assoggettamento per l'intervento al procedimento di VIA ordinaria” e l'Unione Montana, che “esprime parere sfavorevole” – sono state ignorate dal Dirigente Chiodini, che non ha tenuto conto di:

1. Il pregio ambientale e paesistico dell'area interessata dal nuovo impianto

 

L'area interessata “è posta in destra idrografica del Fiume Sieve ad una distanza di circa 65-70 metri dal corso d'acqua”, quindi dal 1985 è vincolata dalla Legge Galasso e successivamente dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (n. 42/2004).

Si scrive, da parte della competente Soprintendenza, post 26.2.2021, che “l'intervento si colloca nell'Ambito di paesaggio 7 – Mugello – del PIT-PPR della Regione Toscana, intercetta un'area tutelata ex art. 142 co. 1 let. c) del DLgs 42/2004 ed è adiacente ad un'area tutelata ex art. 142 co. 1 let. g) dello stesso decreto; l'impianto di rifiuti inerti è visibile dalla Fortezza di S. Martino, tutelata ai sensi della Parte II del Dlgs 42/2004”.

Per il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze/PTCP e per il Piano di Indirizzo Territoriale con valore di Piano Paesaggistico della Regione/PIT-PPR, l'area si inserisce “in un contesto ambientale e artistico ricco di numerosi elementi caratteristici riconosciuti come invarianti”.

Di più. Secondo il PIT-PPR, “il Fiume Sieve, che scorre in prossimità dell'impianto, è classificato come corridoio fluviale della Rete degli ecosistemi palustri e fluviali. Nella zona in esame, il corso d'acqua è orlato da un ampio corridoio ripariale della Rete degli ecosistemi forestali che si spinge fino al confine con il sito produttivo”.

2. Le carenze dei documenti progettuali, e specialmente dello Studio preliminare ambientale

 

Come già messo in chiara evidenza dal Comitato di Massorondinaio in sede di osservazioni, lo Studio preliminare ambientale del progetto si rivela del tutto insufficiente, anche perché non considera alternative di localizzazione o anche di uso di differenti tecnologie atte a mitigare e compensare gli impatti negativi; non tiene conto, infatti, che nella stessa area operano – con la Piandisieve Srl – le altre due ditte che producono calcestruzzo e conglomerati bituminosi, e che dovevano e devono essere valutate sotto il profilo dell'impatto cumulativo, riguardo specialmente alle emanazioni di sostanze inquinanti in atmosfera (a partire dal particolato fine) e riguardo agli impatti acustico e sulle acque fluviali e di falda.

Mancata considerazione della soprastante e monumentale Fortezza di San Martino. Lo Studio preliminare ambientale del progetto non considera l'impatto dell'impianto nei coni visuali del monumento, tanto che Soprintendenza e Regione sono obbligate a chiedere adeguate misure di compensazione, anche se l'area produttiva, con il suo evidente degrado – nonostante il rafforzamento della cintura di alberature in parte già esistente – continuerà ad essere visibile dalla parte nord del Mastio mediceo, quasi alla stregua di foto aerea ripresa da bassa quota.

Biodiversità. “Nella documentazione progettuale, la componente 'Biodiversità' (Flora, Fauna ed Ecosistema) non è stata trattata presumibilmente escludendo a priori, che tale matrice ambientale possa avere interazione e subire impatti in seguito allo svolgimento delle attività dell'impianto ...”.

Salvaguardia del valore ecologico del Fiume Sieve e dell'integrità del suo corridoio ripariale. 

Successivamente al 25.2.2021, il Dirigente Direzione Ambiente ed Energia della Regione scrive che – nonostante la richiesta di integrazioni al proponente fatta il 27.11.2020, in particolare riguardo al punto 18 della nota (“richiede le misure che saranno intraprese per salvaguardare il valore ecologico del Fiume Sieve e l'integrità del suo corridoio ripariale”) –, la documentazione integrativa trasmessa “non fornisce indicazioni in merito alle misure di mitigazione per la salvaguardia del Fiume Sieve”. Tanto che si torna a chiedere nuovamente la necessaria documentazione integrativa.

Atmosfera. L'Arpat scrive il 30.10.2020 che “la valutazione presentata dalla ditta non tiene in considerazione le pressioni già esistenti in quell'area, sulla matrice atmosfera”, causate dalle altre due imprese confinanti che operano nella produzione di calcestruzzo e nella produzione di conglomerato bituminoso, attività che “prevedono lo stoccaggio e la movimentazione di materiali inerti”.

Anche il funzionario del Settore III Servizi Tecnici comunale, in data successiva al 15.9.2020, relativamente alla componente atmosfera, scrive: “Non vengono prese in considerazione gli impatti prodotti dalla presenza di veicoli per il trasporto dei materiali, né vengono valutati gli effetti di cumulabilità con gli altri impianti presenti nell'area”. Tanto da richiedere integrazioni della documentazione per le emissioni in atmosfera e per il rumore.

Gestione delle acque meteoriche. 

La carta del grado di vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento rivela “un'elevata vulnerabilità ai sensi dell'art. 2 delle N.A.”

Il Genio Civile rileva una contraddizione tra il Piano di gestione delle acque meteoriche (ove si dichiara che le acque sono rappresentate dall'acquedotto, per usi potabili, e dal pozzo presente nell'area, per usi industriali) e lo Studio preliminare ambientale (ove si scrive che l'intervento “non prevede lo sfruttamento diretto o indiretto di risorse naturali”), per chiedere infine all'impresa, che risulta titolare di due concessioni di derivazione di acque pubbliche, di “chiarire esplicitamente se si intenda o meno lasciare immutato il piano di sfruttamento dei pozzi in questione”.

Componente rumore e vibrazioni. Riguardo soprattutto all'impatto acustico dell'impianto in lavorazione e del traffico dei camion al suo servizio, lo stesso funzionario del Settore III comunale – come anche ARPAT e ASL – scrive nella medesima relazione: “Non vengono prese in considerazione gli impatti prodotti dall'aumento del traffico di veicoli prodotto dall'attività. Non vengono valutati gli effetti cumulativi rispetto agli altri impianti produttivi presenti nell'area. Nel corso del tempo sono stati ricevuti da questa amministrazione diverse segnalazioni di disturbo relativamente alle attività svolte nella lavorazione inerti, dovuti sia per le emissioni in atmosfera di sostanze pulverulenti che per le emissioni sonore”.

3. Le criticità messe a fuoco o adombrate dalla Regione, dal Comune di Scarperia e San Piero a Sieve e dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello

 

L'area rientra nella zona 2 classificata come “a massima pericolosità sismica”.

Componente atmosferica. Il Dirigente regionale risponde a documento del 25.2.2021 dichiarando che, anche “con le integrazioni trasmesse dalla Piandisieve Srl si osservano le seguenti criticità” relativamente alla componente atmosferica. “Si calcola le emissioni diffuse della ditta COLABETON dichiarando che la fase di carico delle autobetoniere non produce polveri in quanto si carica il materiale già miscelato con l'acqua, si dovranno fornire ulteriori chiarimenti in quanto in altri impianti analoghi la miscelazione con acqua viene effettuata nelle autobetoniere al momento del carico e quindi viene prodotto un rateo emissivo; analogamente anche per la CO.CO.5 dove viene prodotto conglomerato bituminoso a caldo e freddo, per il calcolo delle emissioni diffuse non viene preso in considerazione il rateo emissivo originato al momento del carico del conglomerato bituminoso a caldo sui camion”.

Impatto col Pozzo ad uso acquedottistico. L'impianto in progetto andrebbe ad operare anche nella “fascia di rispetto di un pozzo ad uso acquedottistico ..., condizione non rilevata nell'analisi dei criteri di localizzazione, ma che, indicherebbe la presenza di un criterio escludente in merito al quale dovrebbero essere effettuati ulteriori approfondimenti”; in ogni caso, il progetto non fornisce garanzie per la tutela della falda idrica attinta tramite il pozzo. 

A tal fine il parere di Publiacqua sulle integrazioni presentate dalla Piandisieve S.r.l. recita così:

“In merito alla questione del pozzo ad uso acquedottistico si comunica che il sito produttivo non interferisce con le aree di salvaguardia definite su base geometrica, di cui all’art. 94 comma 6 del D.lgs. 152/06.

Si fa presente comunque che, ai sensi del medesimo art. 94 comma 7, del D.P.G.R. 43/R/18 e della Delibera 872 del 13/07/2020, Regione Toscana ha avviato il processo di ridefinizione dei perimetri delle aree di salvaguardia e, pertanto, lo Scrivente Gestore – con l'approvazione delle Aree di salvaguardia da parte della competente Regione Toscana – si riserva di rivedere e/o revocare il presente parere in conformità ai nuovi perimetri ivi stabiliti”. 

Alla luce di tutto questo concordiamo con quanto scritto nelle osservazioni del Comitato di Massorondinaio in riferimento alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 215 (9 ottobre–26 novembre 2018): La Corte Costituzionale ha riconosciuto il potere delle Regioni di stabilire che gli impianti di gestione rifiuti siano collocati a distanze, superiori a quelle previste dalla legge nazionale (articolo 94 dlgs 152/2006), dai punti di captazione per la derivazioni dell’acqua potabile al fine di tutelare preventivamente la salute pubblica. La sentenza afferma quindi un principio rilevante: le distanze della fascia di rispetto non vanno considerate in termini formalistici ma, secondo il principio di precauzione, come riferimento da cui tenersi il più lontano possibile. Conclude la Corte Costituzionale che “il criterio localizzativo della distanza di tremila metri dalle zone di captazione di derivazione di impianti di gestione rifiuti, innalza lo standard di tutela dell'ambiente quando viene in rilievo il più specifico aspetto della tutela della salute in relazione alla prevenzione del rischio di inquinamento delle falde acquifere”.

Inoltre sempre nel parere di Publiacqua viene scritto quanto segue:

“Publiacqua Spa conferma che non è possibile accettare lo scarico delle AMD in pubblica fognatura poiché l’IDL di destino non è in grado, dal punto di vista idraulico, di accettare immissione di acque meteoriche peraltro trattate e con caratteristiche qualitative tali da poter essere scaricate in acque superficiali”.

Tutto questo ci pare veramente scandaloso!

Conclusioni

Nonostante le carenze progettuali, e nonostante le osservazioni critiche di alcune delle istituzioni competenti, il cittadino legge con sconcerto e con preoccupazione l'esito, ovvero il parere positivo, espresso – è il caso di dire paradossalmente – dalle istituzioni competenti: a partire dalla Soprintendenza post 26.2.2021 – che prescrive la presentazione “di un progetto di integrazione paesaggistica dell'intervento che affronti il tema della riduzione dell'impatto percettivo nei confronti della Fortezza di S. Martino” –; dalla Regione Toscana. Direzione Urbanistica, Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, che – con scritto successivo al 25.2.2021 – sancisce l'allineamento del progetto “con i contenuti strategici del PIT-PPR”, e quindi ne decide l'approvazione, con la sola vera prescrizione – richiamante la richiesta della Soprintendenza, in considerazione della “manifesta visibilità” dell'area “rispetto alla Fortezza di San Martino” – “di rafforzare la fascia di verde perimetrale o riempimento delle lacune esistenti, attraverso piantumazione di specie autoctone arboree e arbustive...”; e da ultimo dalla Regione Toscana, con il più volte richiamato decreto n. 7031 del 29 aprile 2021, con cui il Dirigente responsabile Ambiente ed Energia-Settore Valutazione Impatto Ambientale, ingegner Carla Chiodini, ha certificato la non necessità di “sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale”/VIA.

Per tutte queste ragioni, Italia Nostra condivide le ragionevoli e documentate osservazioni presentate dal Comitato di Massorondinaio, con la motivata richiesta “di applicare la VIA ordinaria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del Dlgs 152/2006” all'impianto di trattamento di inerti o “rifiuti speciali non pericolosi”, previsto lungo il fiume Sieve a San Piero a Sieve; e chiede alla Regione Toscana di riconoscere l'errore commesso in sede di decreto n. 7031 del 29 aprile 2021, il suo annullamento e la sua sostituzione con altro atto in cui si riconosca, finalmente, la necessità di sottoporre il progetto di impianto, di proprietà del tutto privata, alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale. 

Firenze, 12 maggio 2021            Italia Nostra Sezione di Firenze

 

 

 

 

 

 

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